STATUTO DELL' “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GO TRI TEAM”
TITOLO I - Denominazione – sede
Articolo 1. - E’ costituita, con sede in Gorizia, via Don Bosco 1, un’associazione che assume la denominazione “Go Tri Team associazione sportiva dilettantistica”, in breve “Go Tri Team a.s.d.”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo
La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.
TITOLO II - Scopo- Oggetto
Articolo 2. - L’associazione si propone di:
a) promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Orienteering, Atletica Leggera, Nuoto, Ciclismo con particolare attenzione alla sfera giovanile;
b) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive;
f) organizzare attività sportive, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
g) l'associazione non ha fine di lucro.
TITOLO III - Soci
Articolo 3. - L’associazione è composta dai soci:
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Fondatori
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Onorari
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Ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’associazione, formando il consiglio direttivo.
I soci onorari sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell’associazione.
I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’associazione e annualmente versano la quota che il Consiglio Direttivo delibera all’inizio dell’anno sociale.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 4 - Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Tale domanda dovrà essere approvata insindacabilmente dal consiglio Direttivo a maggioranza. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 5. -
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
Articolo 6. - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Articolo 7. - La qualifica di socio si perde:
a. per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo.
b. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione o che si renda moroso del versamento del contributo annuale oltre a tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all’Associazione.
Articolo 8. - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o email.
Il socio ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 9. - L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi relativi all’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) contributi dell’UE, dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubbliche;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 10. - L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Articolo 11. - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
L’Assemblea - Articolo 12. – L’assemblea dei soci è sovrana. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e tramite invito scritto da inviarsi ai soci tramite posta ordinaria, elettronica, WhatsApp, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Articolo 13. - L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal CD;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno tre quarti (3/4) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori nominati, tra i soci, per controllare le votazioni.
Articolo 14 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni purché in regola con il versamento della quota associativa da almeno tre mesi, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 15. - Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Articolo 16. - L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo - Articolo 17. – L’Associazione è retta da un CD, formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri ma in numero dispari scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso si verifichi parità nel numero dei voti è prevalente il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
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a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
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b) redigere il rendiconto economico e finanziario
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c) predisporre i regolamenti interni;
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d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
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e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
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g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
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h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
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i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
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l) amministrare il patrimonio associativo.
Per tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione, e con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti Annuali, è assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.
Articolo 18. - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente - Articolo 19. - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
TITOLO VII - Scioglimento
Articolo 20. - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Articolo 21. - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.